Vino Naturale dal 1917, M.Montes, ci fa notare…

pubblicato il 5 novembre 2013 su  GUSTODIVINO.IT 

Il canone 924 del Codice di Diritto Canonico dispone che per le celebrazioni liturgiche, “Vinum debet esse naturale de genimine vitis et non corruptum” ossia proveniente dalla vite e non sofisticato.

Lo so, ridurci a citare il Codice Canonico può sembrare una sorta di ultima spiaggia, ma non è così. Semmai è ironico che già il Codice Pio-Benedettino del 1917 definiva chiaramente il vino naturale ed oggi, laici, agnostici ed atei, litighino sul significato di questa definizione.

E’ interessante leggere anche l’interptetazione che del canone 924 fornisce il “Pontificium consilium codicis iuris canonici authentice interpretando” oggi Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi: “Il vino utilizzato nella celebrazione del santo sacrificio eucaristico deve essere naturale, del frutto della vite, genuino, non alterato, né commisto a sostanze estranee. (…) Con la massima cura si badi che il vino destinato all’Eucaristia sia conservato in perfetto stato e non diventi aceto”.

Quindi talune interpretazione che volevano la definizione di “naturale” come “senza difetti o spunti acetici” è smentita. Il “naturale” è riferito al processo produttivo del vino: non commisto a sostanze estranee. Infatti il vino da Messa viene acquistato solo da produttori riconosciuti e certificati dal Vaticano.

Massimiliano  Montes

damessa